AVVISO
In previsione della prossima riapertura dell’Ufficio Esportazione di Verona, si comunica che lo stesso è stato trasferito, per quanto riguarda le visite, nella sede della Soprintendenza alla Dogana di Terra – Via Corte Dogana 2/4 – Verona.
Si rammentano le disposizioni previste dalla normativa vigente in merito all’emergenza sanitaria Covid 19, per cui gli intervenuti dovranno presentarsi nell’Ufficio con i propri dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e dovranno essere attenti a mantenere il distanziamento sociale.
Si comunica inoltre che la sede della Dogana è in zona Z.T.L. e pertanto si invitano tutti a consultare il sito del Comune di Verona per accertare l’orario del libero ingresso. Nei giorni di visita l’Ufficio della Dogana sarà aperto al pubblico dalle ore 10. La documentazione e le opere dovranno essere presentate entro le ore 11.
PROCEDURE DI ESPLETAMENTO PRATICHE
La procedura di espletamento delle pratiche di importazione/esportazione avviene tramite il sistema SUE, la piattaforma ufficiale ed obbligatoria per interagire con gli Uffici Esportazione del Mibac. Per sapere come effettuare la registrazione al SUE, cliccare qui.
All’avvenuta ricezione della scheda informatica l’ufficio esportazione provvederà a concordare con l’utente una data per l’espletamento della pratica.
L’ufficio esportazione rilascia, a domanda, le seguenti certificazioni:
ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Viene richiesto per l’esportazione /spedizione definitiva di beni culturali di proprietà privata che non siano stati dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse, ha validità trentasei mesi dalla data di emissione, tale autorizzazione può essere negata, con motivato giudizio, dall’Ufficio Esportazione.
CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE/SPEDIZIONE TEMPORANEA
Attesta l’ingresso di un bene culturale sul territorio nazionale, ha validità di cinque anni rinnovabili.
LICENZA COMUNITARIA DEFINITIVA/TEMPORANEA
Viene richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE 3911/92, di cui all’allegato A del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, nel caso di esportazione definitiva bisogna essere in possesso dell’attestato di libera circolazione
ATTESTATO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEA
Viene richiesta per l’uscita temporanea di beni culturali che non rientrano nel regolamento CEE 3911/92, di cui all’allegato A del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, e per opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed esposizioni previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
AUTOCERTIFICAZIONE
Chi intende esportare opere d’arte contemporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni) dovrà presentare autocertificazione agli Uffici Esportazione corredata di allegati e dichiarare sotto la propria responsabilità che i beni culturali non rientrano tra quelli sottoposti al D.Lgs. 22.01.2004.
IMPORTANTE
Per gli attestati di libera circolazione di beni archeologici si richiede di presentare contestualmente alla denuncia anche la documentazione comprovante il legittimo possesso, ovvero la documentazione relativa alla provenienza del bene che dimostri, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 (ad esempio fatture, atti di aggiudicazione in asta, atti di acquisto fra privati, lasciti testamentari risalenti più indietro possibile nel tempo, corredati di descrizione, misure e fotografia)