Tra le attività di tutela del patrimonio culturale affidate al Ministero per beni e le attività culturali e del turismo vi è quella volta ad individuare i beni immobili che presentano uno specifico interesse storico-artistico.
Accertamento dell'interesse culturale per beni pubblici o di enti morali
Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i beni immobili dello Stato, delle Regioni e di altri enti territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico ed i beni di proprietà di persone private senza fine di lucro sono assoggettati presuntivamente alle disposizioni di tutela dei beni culturali, purché siano opera di autore non vivente la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (in base alla modifica al codice apportata dal d.l. 70/2011), fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale secondo quanto disposto dall’articolo 12 del suddetto codice.
Il procedimento della verifica dell’interesse culturale è descritto nel sito ministeriale http://www.benitutelati.it/.
Dichiarazione dell’interesse culturale per beni di proprietà privata
Ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono sottoposti a tutela i beni architettonici di proprietà privata che abbiano più di cinquanta anni e che siano di autore non vivente, solo se gli stessi siano stati dichiarati di importante interesse culturale con le modalità previste dagli articoli 13 e seguenti del codice.
Ai sensi dell’articolo 128 del medesimo codice i provvedimenti di dichiarazione dell’importante interesse, già notificati ai sensi delle precedenti norme di tutela (leggi 364/1909, 1089/1939 e decreto legislativo 490/1999), conservano ancora efficacia.
La Soprintendenza, che avvia il procedimento (da concludersi entro 210 giorni) di dichiarazione di importante interesse culturale, anche su motivata richiesta della Regione, Provincia e Comune, inoltra al Segretariato regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto la proposta istruttoria, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore e al Comune in cui l’immobile oggetto del procedimento è dislocato.
La comunicazione comporta l’applicazione in via cautelare delle disposizioni del Codice e dà la possibilità agli interessati di inoltrare entro 140 giorni le proprie osservazioni.
Il provvedimento di dichiarazione di importante interesse è emanato dal competente Segretariato regionale, notificato al proprietario, possessore o detentore del bene con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite il messo comunale.
Il decreto è poi trascritto presso il competente ufficio del territorio, servizio di pubblicità immobiliare.
Procedimento di tutela indiretta
Il competente Segretariato regionale può stabilire ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prescrizioni a carico dei beni non di interesse culturale ma prossimi a essere dichiarati tali.
Ciò allo scopo di salvaguardare l’integrità della prospettiva e della luce
dei beni architettonici dichiarati di importante valore, e garantirne le condizioni di ambiente e di decoro. Questo tipo di tutela è definita “vincolo indiretto”.
Della proposta istruttoria avviata dalla soprintendenza, anche su motivata richiesta degli enti pubblici territoriali, viene data comunicazione al proprietario, possessore o detentore degli immobili interessati dal procedimento e al comune in cui gli stessi sono dislocati.
Essi possono entro 160 giorni presentare le proprie osservazioni.
La comunicazione comporta in via cautelare la temporanea immodificabilità degli immobili.
Il procedimento deve concludersi entro 240 giorni. Il provvedimento, emanato dalla competente direzione regionale, viene notificato al proprietario, possessore o detentore degli immobili con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite il messo comunale.
Il decreto è poi trascritto presso il competente ufficio del territorio, servizio di pubblicità immobiliare.