Denuncia di alienazione
Ai sensi degli articoli 59 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i trasferimenti della proprietà di beni culturali dichiarati di importante interesse devono essere denunciati al Ministero per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni decorrenti dalla stipula dell’atto di alienazione o dalla sua emanazione (nel caso, ad esempio, di trasferimento avvenuto nella ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare) ovvero, nell’ipotesi di successione, secondo quanto sotto specificato.
Devono essere denunciate tutte le alienazioni che producono il trasferimento totale o parziale dei beni, sia a titolo oneroso che gratuito. Nel caso di atto di trasferimento a titolo oneroso (ad esempio compravendita, permuta, cessione in pagamento, conferimento in società) la legge dà facoltà al ministero di sostituirsi all’acquirente (diritto di prelazione) e acquistare il bene al medesimo prezzo fissato nell'atto, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della denuncia dell’avvenuta alienazione.
Il diritto di prelazione può essere esercitato anche dalla regione, dalla provincia e dal comune nel cui territorio si trova il bene oggetto del trasferimento, provvedendo a determinare le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. In pendenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di prelazione, l'atto di alienazione è inefficace, in quanto soggetto a condizione sospensiva, e all'alienante è vietato effettuare la consegna dell'immobile.
L’onere della denuncia grava:
- in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito sull'alienante (ad esempio il venditore o il donante);
- sull'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- sull'erede o sul legatario, in caso di successione a causa di morte
La denuncia, in carta semplice, deve essere sottoscritta dalle parti interessate, perciò anche dall’acquirente, e va presentata alla competente Soprintendenza del luogo ove si trovano i beni. Essa deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 59. (facsimile in modulistica)
A carico di chiunque, essendovi tenuto, non presenti nei termini la suddetta denuncia sono previste sanzioni penali estese anche nei confronti dell'alienante qualora, in caso di alienazione soggetta al diritto di prelazione, effettui la consegna del bene in pendenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione (60 giorni). L'articolo 173 del Codice stabilisce le sanzioni in caso di non ottemperanza delle disposizioni previste, mentre l'articolo 164 decreta che tutti gli atti giuridici, compiuti contro i divieti stabiliti dal codice o senza l'osservanza delle condizioni e modalità previste, sono dichiarati nulli.
Qualora la denuncia sia stata presentata tardivamente o risulti incompleta, se è prevista la prelazione, essa può essere esercitata nel termine di 180 giorni (anziché 60) decorrenti dal momento in cui il ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa.