autorizzazione all'alienazione

Autorizzazione all'alienazione

I beni immobili e mobili di interesse culturale in possesso ad enti pubblici o persone giuridiche senza fine di lucro, non possono essere alienati fino a quando non viene effettuata la verifica di interesse prevista dall'articolo 12 del D.lgs 42/2004; fatti salvi i trasferimenti tra Stato, Regioni ed altri enti pubblici territoriali.

Successivamente alla verifica e confermata l’appartenenza dei beni al patrimonio culturale questi possono essere alienati solo previa autorizzazione ministeriale, da richiedere alla Soprintendenza competente per territorio. Ciò è necessario anche in caso di permuta e per tutti quei negozi giuridici quali l'alienazione, la costituzione di pegno o di ipoteca.

L’autorizzazione non è invece prevista per i trasferimenti a qualsiasi titolo in favore dello Stato.

Per approfondimenti e per la procedura da attivare si rimanda al sito benitutelati.it


Requisito fondamentale per il rilascio dell’autorizzazione è che dall’alienazione del bene culturale non derivi un danno alla sua conservazione o al pubblico godimento di esso, valutandosi in particolare la destinazione d’uso e gli interventi conservativi necessari. Inoltre, per i beni culturali demaniali l’alienazione prospettata deve garantire anche la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni, dovendosi quindi indicare nella richiesta gli obiettivi perseguiti a tal fine, tranne nell’ipotesi di immobili già adibiti ad uso commerciale o abitativo.

La procedura relativa all’autorizzazione segue le prescrizioni dettate dagli articoli da 55 a 58 del codice dei beni culturali e del paesaggio ed è di competenza del Segretariato regionale che decide dopo avere sentito la soprintendenza di settore. L’istanza deve essere corredata da idonea documentazione, comprensiva dell’estratto di mappa, con l’indicazione delle particelle oggetto di compravendita, della documentazione fotografica relativa agli esterni e agli interni, della destinazione d’uso in atto e del programma degli interventi conservativi necessari. Dove occorrente, è altresì richiesta la descrizione della destinazione d’uso futura e degli obiettivi di valorizzazione perseguiti attraverso l’alienazione.

L’autorizzazione all’alienazione non elimina comunque l’obbligo di denunciare prontamente la stessa al ministero, una volta perfezionatasi (vedi paragrafo seguente).

L’alienazione effettuata senza la prescritta autorizzazione è punita in maniera uguale alla mancata o ritardata denuncia del trasferimento di un bene culturale, ai sensi dell’articolo 173 del codice dei beni culturali e del paesaggio e anche in questo caso l’atto di trasferimento non autorizzato è inoltre colpito da nullità, al pari dell’atto di trasferimento non denunciato.