archeologia preventiva

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Per le opere sottoposte all'attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatoria l'applicazione dell'art. 25, ai fini di una verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree interessate alle opere da attuare. Tale verifica preventiva consente di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto. L'applicazione dell'iter procedurale previsto dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 permette alla committenza di opere pubbliche di conoscere preventivamente il rischio archeologico dell'area su cui è in progetto l'intervento e di prevedere in conseguenza eventuali variazioni progettuali, difficilmente attuabili in corso d'opera.

Gli elenchi degli Istituti e degli operatori abilitati al rilascio della relazione archeologica preliminare di cui all'art 25, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, stilati dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono visibili sul sito: http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/

In merito alle modalità di attuazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'ultima disposizione del MiBAC è la circolare n. 1 del 20.01.2016, emessa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio consultabile al presente Link