Affissioni pubblicitarie
L’articolo 49 del codice dei beni culturali e del paesaggio vieta la collocazione o l’affissione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità su edifici o in aree tutelate come beni culturali.
Il medesimo articolo attribuisce tuttavia alla Soprintendenza la facoltà di autorizzare la
collocazione o l’affissione di manufatti pubblicitari, purché non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici o aree.
L'autorizzazione rilasciata deve essere poi trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
Anche lungo le strade o in prossimità di beni tutelati come culturali è fatto divieto di collocare mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale, previo parere della Soprintendenza che deve valutare la compatibilità dei manufatti con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni vincolati.
Il suddetto articolo disciplina inoltre l’utilizzo a scopo pubblicitario delle coperture di ponteggi relativi ad interventi di restauro su edifici di interesse culturale o collocati in luoghi di interesse, che necessita di nulla osta della Soprintendenza.
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